INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER LAVORATORI INTERINALI E IN SOMMINISTRAZIONE

Entro il 31 marzo 2011 

anche i lavoratori temporanei (interinali o in somministrazione) possono chiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

 

CHE COSE’:

La disoccupazione con requisiti ridotti è una particolare forma di disoccupazione che a differenza dell’indennità ordinaria di disoccupazione  invece di indennizzare i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, ha la funzione di indennizzare i periodi di disoccupazione involontari nell’anno di riferimento (in questo caso i periodi riferiti al 2010).

 

CHI NE HA DIRITTO :

Tutti i lavoratori che abbiano

• conseguito almeno  78 gg di lavoro subordinato per le quali siano versati  i contributi per l’assicurazione obbligatoria.

• un Biennio di anzianità assicurativa con assicurazione contro la DS. Si intende con ciò che risulti versato o dovuto almeno 1 contributo nel biennio che parte dal 01/01/2008.

Attenzione: i contributi versati alla Gestione Separata INPS non valgono ai fini del cumulo delle giornate per ottenere l’indennità.

 

PERIODI NON INDENNIZABILI:

Non sono indennizzabili i periodi di disoccupazione conseguenti a cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni (salvo i casi in cui si detengano i requisiti per la disoccupazione ordinaria).

 

QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA:

La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello solare di riferimento( quindi entro il 31.03.2011).

 

L’INDENNITA’:

La misura dell’indennità corrisponde al 35 % della retribuzione media riferita alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestate presso i diversi datori di lavoro moltiplicata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore a 120gg elevato al 40% dalle 121gg fino alla 180°

 

VERIFICA ALLA CAMERA DEL LAVORO A TE PIU’ VICINA SE HAI I REQUISITI

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UFFICIO TUTELE CGIL : 0543 453731

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