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AVVISO
DETASSAZIONE PER LAVORO NOTTURNO
(art.2 d.l.93/2008)
Con la
risoluzione n.83/E resa nota il 17/8/2010,
L'AGENZIA DELLE ENTRATE,
ha definitivamente chiarito i termini per la corretta applicazione
della normativa sulla tassazione agevolata con imposta sostitutiva
del 10% (con particolare riferimento al lavoro notturno) di cui
all'art.2 d.l.93/2008.
Tale regime
di detassazione si applica solo ai lavoratori del settore privato.
La suddetta
risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detassazione
al 10% si debba applicare all'intero compenso corrisposto per le ore
prestate in regime di lavoro notturno (e cioè
retribuzione ordinaria più
indennità e/o maggiorazioni) e non solo sugli importi relativi
alle maggiorazioni e/o
indennità.
L'Agenzia
ha anche chiarito la retroattività per gli anni passati
(2008-2009-2010) di tale interpretazione.
In questi giorni le Camere del Lavoro insieme agli Uffici fiscali
della CGIL ed alle categorie stanno approfondendo i contenuti
tecnici di merito della questione e stanno organizzando il servizio
di accoglienza, per assicurare ai lavoratori interessati, nei tempi
utili, tutta l'assistenza necessaria per usufruire della
detassazione, compreso l'eventuale recupero, se dovuto, delle
imposte maggiori versate sulle retribuzioni relative al lavoro
notturno e sottoposte negli anni passati alla tassazione ordinaria,
anziché all'imposta sostitutiva del 10%.
Vi è dunque la possibilità di un sostanziale recupero per tutti quei
lavoratori che hanno prestato e
prestano lavoro notturno
o che hanno ricevuto e
ricevono indennità e
maggiorazioni per lavoro a turni.
Appena saranno chiarite e definite le procedure per recuperare
quanto già pagato a titolo di tassazione tutti i lavoratori saranno
appositamente contattati.
Forlì
27/8/2010
FIOM CGIL
Territorio di Forlì
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