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Il Decreto n. 159/07, approvato in via definitiva al Senato stanzia 1.900 milioni di euro a favore degli “incapienti”.
Il BONUS FISCALE di 150 euro compete:
§ ai contribuenti con l'imposta netta pari a zero nell’anno 2006;
§ i 150 euro spettano anche per ogni familiare a carico del soggetto incapiente (si è a carico fiscalmente con redditi fino a € 2.840,51);
§ il BONUS interessa pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati (co.co.co./co.co.pro), lavoratori autonomi;
§ il BONUS non compete a chi nel 2006, ha avuto un reddito superiore a 50mila euro.
N.B.: Sia i lavoratori che i pensionati aventi diritto, percepiranno il bonus sulla rata di pensione di dicembre 2007 o retribuzione dello stesso mese.
Chi non ricevesse il bonus e ne ha diritto attraverso retribuzione o pensione di dicembre è invitato a recuperarlo con la prossima dichiarazione dei redditi.
Per informazioni rivolgersi alle Camere del Lavoro uffici INCA – CAAF e TUTELE
Testo del decreto ministeriale
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 8 Novembre 2007
Definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all'articolo
44 del DL 1/10/2007, n. 159, che individua una misura fiscale
di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
(GU n. 278 del 29 novembre 2007 )
Visto l'art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che
individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a
basso reddito;
Visto, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 44 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'anno 2007, attribuiscono ai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la
cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero,
rispettivamente, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario
di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario e
un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico;
Visto il comma 3 del medesimo art. 44 del decreto-legge n. 159 del
2007, che, per l'erogazione del beneficio tributario di cui ai
commi 1 e 2, istituisce un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione
pari a 1.900 milioni di euro;
Visto il comma 4 dello stesso art. 44 del decreto-legge n. 159 del
2007 in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuate, nel rispetto del limite di spesa
fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con
riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonche'
sono stabilite le modalita' di erogazione del predetto beneficio
tributario e quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel medesimo art. 44;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 11 e 12
concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta e le
detrazioni per carichi di famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare,
gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti
d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente;
Sentita l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli aspetti
gestionali connessi all'attribuzione del beneficio tributario di cui
all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;
Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale con riferimento
all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1
e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 ai titolari di trattamenti
pensionistici;
Tenuto conto della necessita' di individuare i soggetti beneficiari
del beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge
n. 159 del 2007 nel rispetto della dotazione del Fondo appositamente
istituito;
Ritenuta l'opportunita' di individuare per i lavoratori dipendenti,
per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
e per i pensionati modalita' semplificate di attribuzione del
beneficio tributario;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Il beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia
per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' dei seguenti
redditi indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 ;
b) pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui
all'art. 11, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50,
comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni
periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);
d) lavoro autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art.
55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma
di partecipazione;
e) diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l)
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente.
2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera d) del
precedente comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle
perdite dichiarate.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 44 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio
tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i
quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente
a carico di altri contribuenti ai sensi dell'art. 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Art. 2.
Modalita' di erogazione delle somme
1. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attivita'
lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli
stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario
spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge
1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta
nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla
predetta certificazione.
2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera b)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento
pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi
la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito
in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese
di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto,
da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli
stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono
richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44,
commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto
d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre
2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta
2006:
a) che l'imposta netta e' pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che
sono stati esonerati da tale adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei
familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a
carico nella stessa misura di cui si e' eventualmente gia' fruito.
4. I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente da un datore di lavoro diverso da quelli elencati negli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l'attribuzione del
beneficio tributario spettante con le medesime modalita' dettate nel
precedente comma 3, sempreche' nel mese di dicembre 2007 i medesimi
soggetti percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di
pensione da un sostituto d'imposta di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
5. I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il
beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n.
159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto
d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non
averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta e' tenuto a
recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti
corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel
quale e' resa la comunicazione e comunque entro i termini di
effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.
6. Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario
spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile
nel mese di dicembre 2007 e' sufficiente a garantire il beneficio
medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se
il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio
tributario e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti
i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto
richiesta.
7. Entro il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a
comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme
attribuite ai sensi del comma 2.
8. In tutti i casi in cui il beneficio tributario non e'
riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo
stesso puo' essere richiesto in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007. I
soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi possono richiedere il beneficio tributario presentando
un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche del
modello che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini della richiesta
del beneficio tributario spettante.
9. I soggetti che hanno percepito il beneficio tributario non
spettante in tutto o in parte, compresi quelli che non hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 5, sono tenuti ad
evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio
tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i
termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.
10. Nel modello 770 devono essere indicati il codice fiscale dei
beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali e'
stato attribuito il beneficio tributario. L'Agenzia delle entrate
effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il
recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 389