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“DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE” Decreto Legge 78/2009

“SANATORIA”

La domanda di “DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE” - Decreto Legge 78/2009” dovrà essere inoltrata dal 1° al  30 settembre 2009 e potrà essere presentata dal datore di lavoro:

-        italiano

-        comunitario

-        extracomunitario, titolare di CARTA DI SOGGIORNO

 

in favore di lavoratori:

-        italiani o comunitari mediante domanda su apposita modulistica cartacea da inviare direttamente all'INPS;

-        extracomunitari mediante inoltro telematico allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.

N.B.: Solo in caso di assunzione di extracomunitari, la dichiarazione è limitata, per ciascun nucleo familiare a n.1 collaboratore domestico e n.2 badanti.

 

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI

 

PER IL DATORE DI LAVORO:

-        documento di identità e Codice Fiscale – Carta di soggiorno se extracomunitario

-        modello CUD 2009 necessario per regolarizzare le/il lavoratrici/ori domestici (COLF) e in tal caso si dovrà dimostrare di possedere un redito minimo di €. 20.000,00 se in famiglia lavora solo un componente e di €. 25.000,00 se lavorano due componenti

-        certificato medico (rilasciato da ASL o medico di base) che attesti la limitazione dell'autosufficienza della persona da assistere per assumere una BADANTE –

N.B.: se si vuole assumere n.2 badanti all'interno del certificato medico vi deve essere la dichiarazione del medico che attesti l'effettiva necessità di n.2 unità)

-        estremi del versamento forfettario di €. 500,00

 

PER IL LAVORATORE:

-        passaporto valido o documento equipollente valido per l'espatrio;

In caso di lavoratore extracomunitario, questi non può usufruire della sanatoria nel caso in cui:

a) abbia un'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato;

b) abbia un'espulsione perché ritenuto “socialmente pericoloso”;

c) abbia un'espulsione come misura di contrasto al terrorismo internazionale;

d) abbia una segnalazione al S.I.S (Sistema Informativo Schengen);

 

N.B.: in tal caso è necessario che lo straniero dopo la presentazione della sanatoria  si attivi per chiedere la revoca della segnalazione all'autorità straniera che lo ha segnalato, visto che è in procinto di chiedere il permesso di soggiorno in Italia.

 

ATTENZIONE: la semplice espulsione amministrativa sul territorio italiano non è ostativa al buon esito della regolarizzazione

 

Rivolgersi per informazioni e prenotazioni del servizio di regolarizzazione all’ufficio Informazioni/Accoglienza al piano terra

Telefono 0543/453711

 

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