INDICE DEGLI ARTICOLI
Premessa
TITOLO
I
Principi fondamentali
Art. 1
Inquadramento e finalità dello SPI
Art. 2
Principi fondamentali
Art. 3
Iscrizione allo SPI
Art. 4
Rapporti internazionali
Art. 5
Diritti degli iscritti
Art. 6
Doveri degli iscritti
Art. 7
Unita’ sindacale
Art. 8
Democrazia sindacale
Art. 9
Formazione sindacale
Art. 10
Politica dei quadri
TITOLO
II
Struttura e organi a livello nazionale
Art. 11
Organi nazionali del Sindacato
Art. 12
Il Congresso Nazionale
Art. 13
Il Comitato Direttivo Nazionale
Art. 14
La Segreteria
Art. 15
Il Tesoriere
Art. 16
Assemblea annuale dei quadri e dei delegati
TITOLO
III
Articolazione della struttura organizzativa. Organi di coordinamento e
rappresentanza delle donne. Rapporti con altre associazioni.
Art. 17
Articolazione della struttura organizzativa
Art. 18
I Congressi di Lega e del Sindacato Territoriale e Regionale
Art. 19
La Lega
Art. 20
Il Sindacato Territoriale
Art. 21
Il Sindacato Regionale
Art. 22
Il Consiglio delle Regioni
Art. 23
I Coordinamenti delle Donne SPI
Art. 24
L’Assemblea Nazionale delle Donne SPI
Art. 25
AUSER
TITOLO
IV
Composizione degli organi
Art. 26
Incompatibilità
Art. 27
Norma antidiscriminatoria
Art. 28
Rotazione cariche sindacali
TITOLO
V
Attività amministrativa e procedure di controllo
Art. 29
Autonomia amministrativa
Art. 30
Attivita’ amministrativa e collegio dei sindaci
Art. 31
Controlli amministrativi
Art. 32
Procedure di commissariamento
TITOLO
VI
Regolamenti disciplinari e organi di giurisdizione
Art. 33
Regolamenti disciplinari
Art. 34
Collegio di verifica
TITOLO
VII
Integrazioni e modifiche dello Statuto
Art. 35
- Integrazione e modifiche al presente statuto e scioglimento del
Sindacato
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PREMESSA ALLO STATUTO
L’inserimento nello Statuto CGIL di un’apposita norma relativa ai
rapporti tra la Confederazione e lo SPI, deriva dall’attribuzione a
quest’ultimo del ruolo di "Sindacato Generale dei pensionati e degli
anziani", con una disciplina diversa rispetto a quella delle
Federazioni e Sindacati di categoria. Le peculiarità dello SPI
conseguono alla propria diffusione tendenzialmente universale, quale
organizzazione diretta a rappresentare tutti gli anziani a prescindere
dalle diverse pregresse esperienze, non necessariamente di tipo
lavorativo. In questo contesto la Confederazione si pone come sede di
mediazione dei diversi interessi dei lavoratori, dei pensionati
assoggettati a qualsiasi regime e degli anziani mai entrati nel
mercato del lavoro. Ciò proietta la CGIL in un’ottica
intergenerazionale di sintesi di tutte le istanze sociali sottese ai
diversi interessi.
L’ampia
autonomia riconosciuta allo SPI costituisce allora non un elemento di
allontanamento ma, al contrario, di valorizzazione dell’intera
Confederazione, implementandosi al proprio interno un organismo con
una specifica sensibilità e capacità rappresentative degli interessi
comuni ad una moltitudine di individui. Costituirà quindi compito
primario dello SPI, come espressamente indicato nel riportato art. 12,
la negoziazione, in armonia, con le delegazioni confederali, di
problemi fondamentali quali la previdenza, l’assistenza sanitaria, la
sicurezza sociale, nonché l’efficienza delle relative strutture
pubbliche. Lo SPI, per assolvere adeguatamente al proprio fine
istituzionale, è chiamato a divenire autorevole protagonista nel
dibattito sociale, ove appare generalmente condivisa l’esigenza di
procedere ad una revisione del ruolo e delle funzioni di tutte le
organizzazioni pubbliche, in considerazione di una più equa
allocazione delle risorse collettive.
In tale
assetto il riconoscimento di una potestà statutaria allo SPI
rappresenta lo strumento primario per consentire la concreta
realizzazione degli obiettivi sindacali. Lo Statuto, quale carta
fondamentale, esprime i principi basilari che devono guidare l’azione
del sindacato e dei propri organi, nonché la struttura organizzativa
dell’intero apparato. Solo l’autodeterminazione della propria
struttura può infatti, da un lato responsabilizzare il sindacato,
dall’altro consentirgli di adattarsi alle esigenze avvertite dalla
base degli iscritti per realizzare una piena rappresentatività.
Con
questo spirito l’art. 12 dello Statuto della CGIL prevede che lo Spi,
in quanto Sindacato dei pensionati e degli anziani con le sue
specificità rispetto alle altre Federazioni o Sindacati nazionali di
categoria, possa delegare - d’intesa con la CGIL - alle proprie
strutture regionali le sue funzioni di Centro regolatore.
Alla
CGIL, sotto il profilo istituzionale, rimane invece la necessaria
titolarità di due funzioni primarie per la tenuta e il coordinamento
dell’intera Confederazione: l’armonizzazione degli statuti delle varie
organizzazioni sindacali, l’applicazione uniforme dei precetti
disciplinari.
Attraverso tale dinamica potrà così coniugarsi la specificità dello
SPI all’interno della più consistente organizzazione sindacale dei
lavoratori.
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Art. 12 dello Statuto CGIL
Sindacato Pensionati
Nella
CGIL è costituito a tutti i livelli il sindacato pensionati.
Lo SPI,
sindacato generale dei pensionati e degli anziani, organizza e tutela
nella CGIL i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in
relazione ad ogni regime pensionistico i pensionati di reversibilità
ed i pensionati sociali.
La CGIL assume attraverso lo SPI la rappresentanza
dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione
un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di
cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
La CGIL coinvolge lo SPI - anche attribuendo il
diritto di proposta, nella elaborazione delle proprie politiche sullo
Stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso,
le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate
dal Sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito
pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle
politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del
territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei
rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di
progetti di integrazione sociale, la condizione ed il ruolo dei
pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI e le sue strutture
territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività
vertenziali della CGIL sul territorio, rivolte alle condizioni di vita
e di riproduzione sociale dei cittadini.
Ai vari
livelli della Confederazione, nelle negoziazioni attinenti alla
previdenza, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e al
funzionamento delle relative strutture, lo SPI fa parte delle
delegazioni confederali trattanti.
La CGIL promuove il rafforzamento del rapporto di
collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei
pensionati, definendone in accordo forme e modalità.
La
struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro
elezione - compatibilmente con quanto previsto all’art.6 del presente
statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti dello SPI ai
vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono
determinati dallo statuto dello SPI stesso, in armonia con i dettati
del presente statuto; in particolare, per quanto riguarda le
competenze e i poteri degli organi dello SPI, essi dovranno essere
definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente
Statuto.
Lo
statuto dello SPI è approvato dal suo congresso. Il Comitato Direttivo
Nazionale dello SPI, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei
componenti, adeguerà, se del caso, il proprio Statuto allo Statuto
della CGIL approvato al congresso nazionale.
La
compatibilità di detto Statuto e gli eventuali adeguamenti decisi dal
Comitato Direttivo Nazionale, con lo Statuto della CGIL, sarà
determinata dal Collegio statutario nazionale, che si esprime sulla
congruità o meno delle singole parti e dell’insieme del testo. La
dichiarata incompatibilità con lo Statuto della CGIL nazionale
comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso.
Al
Comitato Direttivo Nazionale dello SPI spetta il compito di tradurre
in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto
e dal Comitato Direttivo Nazionale della CGIL.
Fermi
restando i principi stabiliti dall’art. 8 del presente Statuto, lo SPI
può esercitare le sue funzioni di centro regolatore anche delegandole
alle proprie strutture regionali, nelle forme, limiti e condizioni di
revoca, stabiliti dal suo regolamento, d’intesa con la CGIL.
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TITOLO I
Principi Costitutivi
Art. 1
DEFINIZIONE
Lo SPI
(Sindacato Pensionati Italiani)* è il Sindacato generale dei
pensionati e degli anziani che tutela e organizza nella CGIL i
pensionati di tutte le categorie, soggetti a qualsiasi regime
pensionistico.
Lo SPI
promuove lo sviluppo e la collaborazione tra Federazioni di categoria
e Sindacato dei pensionati, ed è affiliato alla Federazione Europea
Pensionati e Anziani (FERPA).
Lo
SPI-CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche.
Il
Sindacato Pensionati Italiani ha sede in Roma.
*
Nella provincia autonoma di Bolzano assume la denominazione di SPI -
LGR (Landesgewerkschaft der Rentner)
Art. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI
Lo
SPI-CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della
Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
In
particolare la SPI-CGIL afferma il valore della solidarietà e promuove
l’uguaglianza delle donne e degli uomini in una società senza
privilegi e discriminazioni, in cui siano riconosciuti i diritti
fondamentali: il lavoro, la tutela della salute e la tutela sociale.
Lo
SPI-CGIL si fa promotore della concreta attuazione della libertà
sindacale, rifiutando qualsiasi monopolio della stessa, impegnandosi a
verificare l’effettività della propria rappresentatività rispetto al
mandato conferito dagli iscritti.
Per il
perseguimento dei propri fini lo SPI:
-
sviluppa un’azione rivendicativa e negoziale, diretta ad affermare
un ruolo autonomo dell’anziano nella società attraverso la tutela
nel campo pensionistico e previdenziale, in quello sanitario e
assistenziale, in quello dei servizi sociali e dell’abitare
ed in quello consumeristico e per tutti gli altri interventi rivolti
a migliorare la condizione di vita dei pensionati e degli anziani,
combattendo ogni forma di emarginazione;
-
svolge tale azione, direttamente e assieme ai lavoratori in
attività, sia nei confronti del Governo centrale, sia nei confronti
delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti ed Istituti che
intervengono sulle materie sopra indicate;
-
partecipa e contribuisce alle scelte, alle iniziative e alle lotte
del movimento sindacale confederale per l’occupazione, per lo
sviluppo economico e sociale, per la giustizia fiscale, per il
progresso della classe lavoratrice, per la salvaguardia della
democrazia e della pace;
-
esercita il diritto di proposta nella elaborazione delle politiche
sullo Stato sociale della CGIL;
-
promuove una azione unitaria con le organizzazioni dei pensionati
della CISL e UIL anche al fine di costituire un nuovo soggetto
sindacale unitario;
-
promuove la diffusione e concorda interventi con l’Associazione per
l’autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER) per il
perseguimento coordinato degli scopi comuni;
-
sviluppa le necessarie intese e collaborazioni con i sindacati
confederali dei lavoratori in attività e con l’INCA (Istituto
Nazionale Confederale Assistenza)
-
d’intesa con le strutture CGIL e in collaborazione con l’INCA,
assicura ai pensionati servizi per le varie pratiche previdenziali,
assistenziali, fiscali e di altra natura cui essi devono far fronte
predisponendo allo scopo precisi programmi;
-
sviluppa rapporti d’intesa e di collaborazione con le associazioni o
enti che svolgono la loro attività in campi interessanti i
pensionati e gli anziani; ricerca altresì rapporti di collaborazione
con le associazioni dei pensionati ex lavoratori autonomi.
-
promuove attività editoriali finalizzate alla formazione ed
all’informazione degli iscritti.
Lo SPI,
al fine dell’affermazione dei diritti dei pensionati, opererà,
congiuntamente alle strutture confederali e di categoria, e
direttamente attraverso la negoziazione ed il confronto.
ISCRIZIONE ALLO SPI
ART. 3
L’adesione allo SPI avviene su richiesta degli interessati e comporta
l’integrale accettazione del presente Statuto e la condivisione dei
principi di piena uguaglianza di diritti e doveri, nel rispetto
dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose,
culture e formazioni politiche.
L’iscrizione alla CGIL con l’adesione allo SPI avviene mediante
domanda attraverso la sottoscrizione della delega, ovvero secondo le
modalità stabilite dalla struttura competente.
L’iscrizione allo SPI è attestata dalla tessera e dalla regolarità del
versamento dei contributi e può essere revocata in qualsiasi momento
dall’iscritto/a.
RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 4
Lo SPI
considera la solidarietà attiva tra i pensionati e gli anziani di
tutti i paesi - e le loro organizzazioni democratiche, un fattore
decisivo per la pace e il progresso di ogni società nazionale, per
l’affermazione dei diritti civili, sindacali e della democrazia
politica.
Lo SPI
sostiene l’obiettivo di accrescere il ruolo della CES (Confederazione
Europea Sindacati) e della FERPA (Federazione Europea Pensionati e
Anziani), affinché esse abbiano un effettivo potere di rappresentanza
e di contrattazione.
DIRITTI DEGLI ISCRITTI
Art. 5
Le
iscritte e gli iscritti allo SPI-CGIL hanno pari dignità senza
distinzioni di sesso, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni
politiche, condizione professionale, personale e sociale. Essi hanno
diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone,
senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona
nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi; hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero e ad esprimere la propria
critica sugli organismi dirigenti, con la parola, lo scritto ed ogni
altro mezzo di diffusione e a concorrere alla formazione delle
decisioni del sindacato. Ciascuno iscritto allo SPI-CGIL ha il diritto
di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione di
iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle
quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti. Tali
posizioni collettive possono essere liberamente manifestate attraverso
i normali canali dell’organizzazione. Ogni iscritta e ogni iscritto
allo SPI ha diritto a concorrere alle decisioni relative ai percorsi
negoziali e ad esprimere il proprio parere sulle conclusioni di
inziative sindacali che la/lo riguardi.
Le
iscritte e gli iscritti allo SPI-CGIL hanno diritto alla piena tutela,
sia individuale, sia collettiva, dei propri diritti e interessi
economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine
anche dei vari servizi organizzati dalle strutture CGIL. Gli iscritti
hanno diritto a ricevere tempestiva ed esauriente informazione
sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di
iniziativa; hanno diritto ad essere tempestivamente informati di
addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e ad avere
garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Hanno
diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi
all’interno della organizzazione, che considerino contrari ai principi
statutari.
Tutte
le iscritte e gli iscritti sono elettori. Il voto è personale, eguale
e libero.
Tutte
le iscritte e gli iscritti possono accedere alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza.
DOVERI DEGLI ISCRITTI
Art. 6
Le
iscritte e gli iscritti allo SPI-CGIL partecipano alle attività
dell’organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento
attraverso le quote associative.
Le
iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei
confronti degli altri iscritti, rispettando i valori e le finalità
fissati nel presente Statuto, nel pieno rispetto delle opinioni
politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle
differenze etniche, avversando ogni pregiudizio razziale, garantendo
il carattere unitario dello SPI-CGIL e la vocazione all’unità
sindacale.
E’
incompatibile con l’adesione allo SPI la promozione, l’adesione e la
partecipazione ad organizzazioni parasindacali con finalità o con
principi contrapposti o alternativi alla CGIL.
Coloro
che sono eletti, su designazione del sindacato in organismi esterni,
pubblici o privati, nella libertà del proprio mandato, rispondono del
proprio operato agli organismi dirigenti.
UNITA’ SINDACALE
Art. 7
La
libertà di associazione sindacale ed il conseguente pluralismo
sindacale, sono per il Sindacato Pensionati Italiani una condizione
insopprimibile di democrazia.
Il
Sindacato Pensionati Italiani considera l’unità e la democrazia
sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante di
rafforzamento del potere contrattuale delle pensionate e dei
pensionati.
Lo SPI,
nel pieno rispetto del pluralismo, opera unitariamente per la
promozione e la costituzione di rappresentanze territoriali unitarie,
elette dai pensionati e dagli anziani, secondo regole convenute,
idonee a rappresentare, a livello locale, gli interessi della
categoria.
DEMOCRAZIA SINDACALE
Art. 8
Lo SPI
agisce e persegue i propri fini secondo regole democratiche che
garantiscano:
- la
massima partecipazione degli iscritti a tutti i livelli nonchè la
piena trasparenza dell’operato degli organi statutari;
- la
piena rispondenza delle decisioni alle istanze degli iscritti;
- la
chiara separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, quelle
esecutive e quelle giurisdizionali.
Il
funzionamento democratico e la composizione dei suddetti organi è
disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da
regolamenti approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei
componenti del Comitato Direttivo, ovvero da altri atti
organizzativi, nel rispetto dei principi statutari.
FORMAZIONE SINDACALE
Art. 9
La
formazione è un’attività permanente e continuativa dello SPI-CGIL,
costituendo esigenza indispensabile per l’innovazione e la diffusione
della cultura politica e organizzativa del sindacato. La formazione
riveste un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale,
per l’autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane
dell’organizzazione, per promuovere l’aggiornamento e l’assunzione di
responsabilità. Gli indirizzi di una proposta formativa permanente,
sistematica e integrata, capillare e di qualità, consentono la
diffusione e l’efficacia della analisi e dell’aggiornamento di
strategie.
Lo SPI
deve perciò dotarsi di un sistema formativo permanente a tutti i
livelli di direzione politica, sia comprensoriale, regionale,
nazionale.
Lo
sviluppo permanente delle professionalità impiegate all’interno dello
SPI costituisce strumento indispensabile per un miglioramento del
livello di preparazione degli organismi deputati alla negoziazione,
nonchè dei servizi offerti agli iscritti.
POLITICA DEI QUADRI
Art. 10
Lo SPI,
quale sindacato di anziani e pensionati, è diretto dai medesimi,
avvalendosi però anche di non pensionati.
Per
l’individuazione e l’elezione dei quadri ai compiti di
direzione politica, oltre al rispetto della norma antidiscriminatoria,
si vincola l’organizzazione al rispetto dell’equilibrio fra pensionati
e non pensionati ad ogni livello di direzione del sindacato.
Al fine
di realizzare una completa rispondenza funzionale alle esigenze degli
iscritti, in tutti gli organi sindacali esecutivi almeno la metà dei
componenti effettivi deve essere costituita da pensionati.
Eventuali indennità di carica per incarichi elettivi in organi
esecutivi e di rappresentanza, saranno stabiliti, d’intesa con la
CGIL, tramite appositi atti.
La
politica dei quadri deve avvalersi di progetti specifici del sistema
formativo permanente per consentire un continuo ed adeguato
aggiornamento dei quadri sindacali per l’attribuzione di
responsabilità di direzione nel Sindacato
Norma
transitoria
Ai fini di una corretta applicazione della norma antidiscriminatoria,
eccezione alla integrale applicazione dell’Art. 10 è consentita quando
ciò sia indispensabile per garantire una adeguata presenza femminile.
TITOLO II
Strutture e organi a livello nazionale
ORGANI
NAZIONALI DEL SINDACATO
Art. 11
Sono
organi nazionali dello SPI:
a) il
Congresso;
b) il
Comitato Direttivo;
c) il
Consiglio delle Regioni;
d) la
Segreteria;
e)
l’Assemblea annuale nazionale dei quadri e attivisti.
IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 12
Il
Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato
Pensionati Italiani.
Esso si
tiene in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza con il
percorso congressuale CGIL in via straordinaria quando ciò sia
richiesto dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza di due terzi
dei componenti o da un decimo degli iscritti.
I
lavori del Congresso Nazionale sono diretti da un Ufficio di
Presidenza costituito da un Presidente e due vice Presidenti con
funzioni di supplenza e collaborazione. Il Presidente ed i vice
Presidenti sono eletti dal Congresso a maggioranza dei votanti.
Compiti
del Congresso sono:
-
fissare le strategie, gli orientamenti, gli obiettivi che il sindacato
deve proporsi ed attuare nei vari rami della sua attività;
-
eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori ed il
Collegio di verifica.
Il
Presidente del Congresso Nazionale dichiara validamente costituito il
Congresso dopo aver accertato, tramite la Commissione di verifica dei
poteri, che il numero dei delegati presenti rappresenti almeno
due terzi degli iscritti. Le deliberazioni del Congresso sono assunte
a maggioranza dei votanti.
I
regolamenti relativi alla disciplina dell’elezione dei delegati e allo
svolgimento del Congresso sono approvati dal Comitato Direttivo
Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 13
Il
Comitato Direttivo Nazionale è l’organo di indirizzo e deliberante del
Sindacato Pensionati nell’ambito della linea approvata dal Congresso.
I
componenti eletti dal Congresso restano in carica per la durata del
mandato congressuale.
Qualora
un componente con carica elettiva si dimetta, assuma un incarico
incompatibile, ovvero lasci ogni incarico nelle strutture dello SPI,
sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Comitato Direttivo
su proposta del Presidente.
Le
cooptazioni per sostituzione sono consentite fino ad un massimo di un
terzo dei suoi componenti.
Si
potranno praticare altre cooptazioni fino al massimo di un decimo del
numero dei componenti eletti dal Congresso.
I
componenti cooptati nel Comitato Direttivo restano in carica fino alla
naturale scadenza congressuale.
Il
Comitato Direttivo Nazionale elegge, fra i propri componenti, un
Presidente e due Vice Presidenti. Le attività del Comitato Direttivo
sono disciplinate da appositi regolamenti di funzionamento, approvati
a maggioranza dei componenti.
Il
Presidente convoca il Comitato Direttivo di propria iniziativa,
d’intesa con la Segretaria, ovvero qualora ne faccia richiesta un
terzo dei componenti. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno
la maggioranza dei componenti.
Rientrano fra i compiti del Comitato Direttivo Nazionale:
-
eleggere il Segretario Generale ed i componenti della Segreteria;
-
eleggere il Tesoriere;
-
eleggere le Commissioni ed i gruppi di lavoro;
-
definire gli orientamenti e l’azione generale del Sindacato;
-
l’approvazione del programma di ispezioni predisposto dalla
Segreteria;
-
proporre agli organi editoriali i direttori del giornale, riviste ed
altre pubblicazioni sindacali;
-
designare i rappresentanti dello SPI negli organi esterni;
-
approvare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dalla
Segreteria accompagnati dalla relazione del Tesoriere e dalla
relazione del Collegio Sindacale;
-
proporre i nominativi dei dirigenti dello SPI da eleggere nel
Comitato Direttivo e negli altri organi della CGIL;
l)
assumere tutte le iniziative per approfondire tematiche riguardanti le
materie rivendicative, ovvero verificare l’efficienza e
l’efficacia dell’organizzazione;
m)
convocare annualmente, ai fini consultivi, l’assemblea nazionale dei
quadri e degli attivisti.
Ogni
componente del Comitato Direttivo ha diritto di partecipare a
qualsiasi Congresso o riunione delle strutture dello SPI.
La
rappresentanza nazionale dell’INCA fa parte di diritto del Comitato
Direttivo dello SPI.
I
compiti previsti per il Comitato Direttivo Nazionale, in quanto
applicabili, valgono anche per i Comitati Direttivi Regionali e
Territoriali.
LA
SEGRETERIA
Art. 14
La Segreteria Nazionale
è l’organo esecutivo che assicura la continuità della gestione
dello SPI e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.
Essa è
responsabile delle sue pubblicazioni ufficiali.
Nel
rispetto della collegialità su tutte le decisioni, organizza il
proprio lavoro per settori e compiti specifici in base ad un apposito
regolamento interno approvato con il voto favorevole di almeno
due terzi dei componenti.
Essa
attua le decisioni del Comitato Direttivo; assicura la direzione
permanente dell’attività del Sindacato e delibera su tutte le
questioni che abbiano carattere di urgenza; mantiene i rapporti con le
strutture territoriali; coordina l’attività dei Dipartimenti e dei
settori di lavoro.
Si
avvale, qualora lo ritenga opportuno per la propria attività o per
specifici settori, di qualificate collaborazioni esterne.
La Segreteria
può nominare, su proposta del Segretario Generale, un Vice Segretario
Generale con funzioni vicarie.
Il
Segretario Generale coordina l’attività della Segreteria e ne presiede
le riunioni.
In caso
di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Segretario Generale
o da un Segretario delegato.
Il
Segretario Generale rappresenta legalmente lo SPI.
I ruoli
e le attribuzioni, compresa la rappresentanza legale, previsti per la
Segreteria Nazionale e per il Segretario Generale dello SPI, in quanto
applicabili, valgono anche per gli stessi organi eletti a livello
regionale e territoriale.
IL TESORIERE
Art. 15
Nell’ambito della struttura nazionale dello SPI il Tesoriere è
responsabile della gestione delle attività finanziarie ed è
legittimato ad assumere obbligazioni nell’ambito delle indicazioni
definite dal Comitato Direttivo nei confronti dei terzi in nome e per
conto dello SPI Nazionale.
Le
procedure di spesa ed i rapporti tra il Tesoriere e gli uffici di
direzione politica, le modalità elettive e la durata in carica, sono
disciplinate da apposito regolamento approvato a maggioranza dal
Comitato Direttivo.
ASSEMBLEA ANNUALE DEI QUADRI E DEI DELEGATI
Art. 16
L’assemblea annuale dei quadri e dei delegati è organo di
rappresentanza e di consultazione sull’attività del sindacato e sui
problemi relativi alle organizzazioni sindacali. Almeno la metà dei
delegati deve essere espressione delle Leghe SPI.
E’
convocata dal Comitato Direttivo secondo modalità definite dal
medesimo con apposito regolamento.
TITOLO III
Articolazione della struttura organizzativa. Organi di Coordinamento e
di rappresentanza delle donne. Rapporti con le Associazioni.
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 17
Lo SPI
si articola nelle seguenti strutture:
a)
Lega;
b)
Sindacato territoriale (Provinciale o Comprensoriale);
c)
Sindacato Regionale;
d)
Sindacato Nazionale.
I CONGRESSI DI LEGA E DEL SINDACATO TERRITORIALE E REGIONALE
Art. 18
I
Congressi di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati in via
ordinaria ogni 4 anni in coincidenza con il percorso congressuale CGIL
quali istanze congressuali dello SPI e della CGIL e, in via
straordinaria quando ne facciano richiesta un quarto degli iscritti al
31 dicembre dell’anno precedente, ovvero due terzi dei componenti i
Comitati Direttivi (a livello di Lega Territorio o di Regione), nonchè
nei casi previsti per il Commissariamento.
I
Congressi ordinari e straordinari di Lega, Territoriali e Regionali
sono convocati dai rispettivi Comitati Direttivi. Il Congresso della
Lega può essere un congresso degli iscritti o dei delegati delle
assemblee sub-lega.
Nel
caso di richiesta di convocazione straordinaria i richiedenti devono
presentare al Presidente del Comitato Direttivo o alle Segreterie
delle strutture gli argomenti che si intendono sottoporre all’esame
del Congresso e le firme dei richiedenti stessi.
Lo
svolgimento dei lavori dei Congressi è disciplinato da appositi
regolamenti emanati dai competenti Comitati Direttivi.
LA LEGA
Art. 19
La Lega dei pensionati è la struttura di base dello
SPI. La dimensione territoriale può essere intercomunale, comunale,
distrettuale, circoscrizionale e di quartiere.
La Lega sviluppa la propria iniziativa in coerenza
con il programma fondamentale della CGIL e con i deliberati
congressuali.
Favorisce la partecipazione degli associati, promuove e gestisce il
tesseramento, opera per costruire a livello locale gli organismi
unitari di rappresentanza e di controllo sociale. Cura la formazione
sindacale, promuove la diffusione e la conoscenza degli strumenti
informativi del sindacato; organizza l’attività di tutela in
connessione con i servizi sindacali confederali.
E’
titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le
istituzioni locali, delle aziende di servizi rispetto alle quali
esiste la Lega.
Ogni
Lega deve essere dotata di organismi democraticamente eletti.
Le
Leghe di una realtà territoriale determinata possono istituire forme
di coordinamento delle rispettive iniziative, previa intesa con il
Comitato Direttivo della struttura territoriale.
In ogni
struttura si deve eleggere il Comitato Direttivo, il Segretario, la
Segreteria, e si può eleggere il presidente del Comitato Direttivo.
E’
titolare di risorse e deve avere garantita l’autonomia finanziaria,
attraverso modalità definite dalle strutture regionali e territoriali.
La Lega ha sede propria o nell’ambito delle
strutture CGIL.
IL SINDACATO TERRITORIALE
Art. 20
Il
Sindacato Territoriale (provinciale o comprensoriale) è costituito
nella stessa località ed assume la stessa area geografica delle
strutture della CGIL (Camera del Lavoro territoriale).
Comprende tutte le strutture del sindacato pensionati di tale area.
E’
titolare dei diritti di negoziazione e di confronto, non di pertinenza
della Lega, verso le istituzioni locali o le aziende di servizi
rispetto alle quali esiste il sindacato territoriale. Coordina, dirige
e promuove le iniziative del sindacato con particolare riferimento
allo sviluppo ed alla qualificazione della vertenzialità territoriale
delle Leghe.
Il
Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale è l’organo deliberante e
di direzione nel periodo che intercorre fra un Congresso e l’altro.
Esercita competenze proprie ed applica gli orientamenti e le decisioni
assunte dal Congresso e dagli organi dirigenti nazionali e regionali
del sindacato, con i necessari adeguamenti alle specificità
territoriali.
Elegge
fra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria e può
eleggere il Presidente del Comitato Direttivo.
Approva
i bilanci preventivo e consuntivo presentati dalla Segreteria,
corredati da una relazione del Collegio dei Sindaci.
Le
riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualora partecipi la
maggioranza dei componenti.
La Segreteria
del Sindacato Territoriale, assicura la direzione permanente del
sindacato e mantiene i rapporti con la Camera del Lavoro territoriale,
con i Sindacati confederali di categoria dei lavoratori attivi e con
le altre categorie dei pensionati e con l’INCA.
IL SINDACATO REGIONALE
Art. 21
Il
Sindacato Regionale è costituito da tutte le strutture del Sindacato
Pensionati della Regione.
Alla
struttura Regionale competono funzioni di direzione e coordinamento
dell’azione rivendicativa nel territorio, nonchè di definizione della
politica dei quadri.
Il
Sindacato Regionale, in rapporto con le strutture e società della
CGIL, assicura ai propri iscritti una adeguata rete dei servizi di
tutela sindacale. Promuove e dirige i progetti sull’informazione a
livello regionale e coordina quelli sul territorio e promuove altresì
i progetti di formazione sindacale.
E’
titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le
amministrazioni regionali e le aziende di servizio.
La Segreteria Nazionale
SPI delega al Sindacato Regionale l’esercizio delle proprie funzioni
di centro regolatore limitatamente alle strutture sottordinate che
esistono nell’area territoriale di competenza; il Comitato Direttivo
nazionale, con apposito regolamento, disciplina tale funzione.
D’intesa con la CGIL regionale, promuove rapporti con le strutture
confederali e dei sindacati di categoria per definire e gestire la
programmazione congiunta delle iniziative per la vertenzialità
territoriale per quanto attiene alla condizione degli anziani, i
rapporti con le istituzioni, la formazione sindacale, il potenziamento
dell’organizzazione e lo sviluppo delle relazioni democratiche con i
lavoratori, i pensionati e gli anziani.
Il
Comitato Direttivo assolve, a livello regionale, ai medesimi compiti
del corrispondente organo nazionale ed elegge analoghi organi
operativi.
Di
norma ha sede nella città nella quale ha sede la CGIL Regionale.
La Segreteria Regionale,
quale organo esecutivo, cura l’attivazione degli indirizzi determinati
dal Congresso e definiti dal Comitato Direttivo. Il Segretario
Generale coordina e dirige l’attività della Segreteria.
Il
Comitato Direttivo Regionale annualmente convoca, ai fini consultivi,
un’assemblea regionale dei quadri ed attivisti del Sindacato.
IL CONSIGLIO DELLE REGIONI
Art. 22
Il
Consiglio delle Regioni è un organo di coordinamento fra le strutture
regionali e lo SPI Nazionale.
Esso è
composto da un rappresentante per ogni Sindacato Regionale o di
Provincia autonoma, dalla Segreteria Nazionale e dalla responsabile
del Coordinamento Nazionale Donne SPI.
Ad ogni
riunione del Consiglio delle Regioni partecipa, sui temi generali, il
Segretario Generale Regionale o un componente di segreteria da lui
delegato; sui temi specifici, il Segretario Regionale responsabile del
Dipartimento che tratta i temi previsti all’ordine del giorno di
convocazione.
Compiti, funzioni e modalità di lavoro del Consiglio delle Regioni
saranno definiti dal regolamento demandato all’approvazione del
Comitato Direttivo Nazionale.
I
COORDINAMENTI DELLE DONNE SPI
Art. 23
I
Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell’organizzazione su
proposta e iniziativa autonoma delle donne SPI, come sedi di
relazione politica tra le donne e di comunicazione e confronto tra le
diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, ed elaborano
autonomamente proposte e iniziative al fine di superare condizioni di
organizzazione pregiudizievoli per le donne, anche riguardo
all’esperimento di specifiche azioni presso gli organi competenti.
I
Coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai
contenuti rivendicativi di politica economica e sociale; hanno diritto
di proposta sui criteri e sulle scelte nominative, rispetto
all’attuazione del riequilibrio della rappresentanza. Per materie e
tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le
strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei
Coordinamenti.
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE DONNE SPI
Art. 24
Il
Coordinamento nazionale donne SPI convoca annualmente l’assemblea
nazionale delle pensionate con lo scopo di discutere il programma
generale di lavoro dei Coordinamenti, le linee di intervento e di
verifica relative alla politica rivendicativa nazionale e territoriale
e al riequilibrio della rappresentanza, formulando eventuali proposte
di modifica e/o di integrazione delle regole di funzionamento dei
Coordinamenti.
L’Assemblea è decisa dal Coordinamento nazionale donne che ne
stabilisce la composizione
AUSER
Art. 25
L’AUSER
è l’Associazione promossa dallo SPI e dalla CGIL al fine di realizzare
il protagonismo degli anziani e dei pensionati attraverso forme
organizzative di autogestione dei servizi, di volontariato, di utilità
sociale e di mutualità integrativa, aperte ai giovani, ai lavoratori
ed ai cittadini.
Lo SPI
contribuisce nel sostenere le attività a tutti i livelli.
Per
consentire continuità tra l’azione rivendicativa e contrattuale del
sindacato e quella partecipativa e gestionale dell’Associazione, l’AUSER
designa di concerto con la segreteria della struttura corrispondente
dello SPI una propria rappresentanza a partecipare ai Comitati
Direttivi dello SPI, ad ogni livello, quali componenti di diritto.
TITOLO IV
Composizione degli Organi
INCOMPATIBILITÀ
Art. 26
Non
possono assumere incarichi elettivi o direttivi all’interno di
qualsiasi organo dello SPI coloro che:
a)
hanno compiti esecutivi e/o di rappresentanza presso la
Confederazione, e/o Federazioni e Sindacati di categoria;
b)
svolgono compiti esecutivi in qualsiasi formazione politica;
c)
svolgono compiti istituzionali presso organi assembleari elettivi
italiani o comunitari. La candidatura a qualsiasi assemblea comporta
l’automatica decadenza dagli incarichi esecutivi e la sospensione
dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
A
livello di Lega le incompatibiltà relative alla elezione presso
assemblee istituzionali del territorio su cui insiste la Lega,
investono i membri del Comitato Direttivo della Lega stessa.
d)
assumono incarichi di governo o di gabinetto a qualsiasi livello
istituzionale;
e) sono
membri dei consigli di amministrazione di associazioni
imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o società, ad
eccezione di quelle costituite dallo SPI e/o dalla CGIL.
Trascorsi sei mesi dalla cessazione della causa di incompatibilità
l’iscritto può essere rieletto a cariche esecutive a qualsiasi livello
e rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva
parte.
I
membri del Collegio dei sindaci revisori non possono svolgere funzioni
amministrative e tecnico-contabili ad alcun livello della struttura
sindacale.
La
carica di membro della Segreteria Regionale non può cumularsi con
quella di membro della Segreteria Nazionale.
I
Comitati Direttivi Regionali, con apposito regolamento, possono
stabilire ulteriori incompatibilità riguardo ad incarichi esecutivi in
strutture della stessa regione.
NORMA ANTIDISCRIMINATORIA
Art. 27
Per la
realizzazione di un sindacato di donne e di uomini, in tutti gli
organi elettivi e nelle strutture organizzative, nell’apparato
politico, nell’assemblea annuale dei quadri, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
ROTAZIONE CARICHE SINDACALI
Art.28
Allo
scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e
la migliore valorizzazione delle loro esperienze, nelle strutture
dello SPI si applicano le seguenti norme:
-
ad
ogni Congresso l’elezione del Comitato Direttivo deve comportare la
sostituzione di almeno un quarto dei componenti del Comitato
Direttivo eletto nel precedente congresso. Eventuali deroghe devono
essere deliberate, a maggioranza dei tre quarti dei delegati, dal
Congresso stesso;
-
gli
incarichi di segreteria (sia nei ruoli di Segretario Generale, Vice
Segretario Generale che di componente la Segreteria stessa) non
possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due
interi mandati congressuali e comunque per oltre otto anni.
Eventuali deroghe devono essere deliberate, con maggioranza di
quattro quinti dei componenti, dal Comitato Direttivo.
TITOLO V
Attività Amministrativa e procedure di controllo
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
Art. 29
Le strutture Regionali, Territoriali, di Lega del Sindacato
Pensionati Italiani sono associazioni giuridicamente e
amministrativamente autonome.
Lo SPI
Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dagli SPI Regionali,
Territoriali, di Lega e da altre organizzazioni facenti comunque
riferimento allo SPI. Analogamente ciascuna di queste strutture non
risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovra
ordinate e di altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo
SPI.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 30
I
pensionati contribuiscono al finanziamento del complesso delle
strutture sindacali confederali e categoriali, nella misura decisa dal
Comitato Direttivo della CGIL. La ripartizione delle risorse avviene
sulla base delle decisioni convenute ad ogni livello fra struttura SPI
e strutture confederali. Ogni struttura SPI assume la gestione
autonoma delle risorse assegnate.
Lo SPI
promuove la canalizzazione automatica delle risorse a partire dalla
struttura di base. Le modalità e l’attuazione di tale principio sono
demandate al Comitato Direttivo Nazionale tenendo conto
dell’efficacia, delle onerosità delle soluzioni e della fattibilità
unitaria.
L’attività amministrativa del Sindacato Pensionati Italiani deve
garantire l’autonomia di funzionamento di ciascuna struttura
Nazionale, Regionale, Territoriale o di Lega, compreso il
coordinamento donne e sostenere lo sviluppo del decentramento
organizzativo.
Ciascuna struttura SPI gestisce autonomamente le quote di
propria spettanza e i propri mezzi finanziari, correlando le esigenze
di spesa con le possibilità di entrata e con un funzionamento
amministrativo efficace.
A
questo fine vanno osservate le seguenti norme:
a) la
tenuta contabile deve essere tecnicamente efficiente e basata su
criteri di chiarezza, trasparenza, documentazione;
b) la
Segreteria deve portare alla discussione e approvazione del Comitato
Direttivo competente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un
bilancio consuntivo economico e patrimoniale raffrontato con il
preventivo dell’anno in questione un bilancio preventivo entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
c) in
ogni struttura dove esiste una gestione amministrativa deve essere
eletto con voto palese dal Congresso un Collegio dei Sindaci, composto
da un massimo di 3 componenti effettivi più 2 supplenti.
A
livello nazionale il Collegio dei Sindaci è composto da 6 componenti
effettivi e 3 supplenti, con una presidenza di 3 componenti (un
Presidente e 2 Vice Presidenti).
d) il
Collegio dei Sindaci deve: controllare periodicamente l’andamento
amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei
documenti contabili; redigere una relazione da accompagnare al
bilancio annuale verificare periodicamente la rispondenza fra il
bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvato dal Comitato
Direttivo; presentare al Congresso una relazione complessiva sui
bilanci del periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.
Il
Collegio dei Sindaci partecipa di diritto al Congresso della propria
struttura e alle riunioni del Comitato Direttivo della struttura di
appartenenza, senza diritto di voto;
e) ogni
struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei
Sindaci e delle strutture di livello superiore, che hanno facoltà di
esercitare il controllo amministrativo.
CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Art. 31
Lo SPI
Nazionale esercita un controllo amministrativo su tutte le strutture
sindacali. Al fine di verificare la regolarità ed efficacia delle
gestioni il Comitato Direttivo predispone un programma di ispezioni.
PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO
Art. 32
In caso
di violazione dello statuto o delle norme regolamentari che regolano
la vita del sindacato, di inadempimento degli obblighi contributivi,
ovvero nel caso di gravi inefficienze delle strutture, il Comitato
Direttivo Nazionale può disporre, in conseguenza delle risultanze
delle ispezioni ai sensi dell’art. 34, ovvero a seguito di autonoma
istruttoria, previa audizione degli organi responsabili della
struttura con il voto favorevole di due terzi dei componenti: a) la
nomina di un Commissario per l’espletamento degli adempimenti senza
dar luogo alle conseguenze di cui al comma seguente; b) il
commissariamento della struttura in caso di gravi violazioni dello
statuto o delle norme che regolano la vita del sindacato.
In
conseguenza del commissariamento tutti gli organi sociali decadono
automaticamente. Il Commissario esercita la gestione ordinaria della
struttura e procede alla convocazione del congresso degli iscritti o
dei delegati per eleggere gli organi sociali entro tre mesi dal
proprio insediamento. Sussistendo particolari difficoltà il Comitato
Direttivo, con la medesima maggioranza qualificata di cui al comma
precedente, può prorogare l’incarico al Commissario per ulteriori tre
mesi.
TITOLO VI
Regolamenti disciplinari e Organi di giurisdizione
REGOLAMENTI DISCIPLINARI
Art. 33
Il
Comitato Direttivo Nazionale approva a maggioranza assoluta dei
componenti il regolamento disciplinare cui devono attenersi gli
iscritti. I Comitati Direttivi locali approvano, con la medesima
maggioranza, propri regolamenti, nel rispetto dei principi sottesi al
regolamento disposto dal Comitato Direttivo Nazionale. Ogni
regolamento deve essere immediatamente reso conoscibile dagli iscritti
ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla propria approvazione.
Per
ogni questione attinente al coordinamento e all’interpretazione dei
regolamenti si deve richiedere una pronuncia del Collegio di verifica.
COLLEGIO DI VERIFICA
Art. 34
Il
Congresso Nazionale dello SPI elegge con voto palese i 5 componenti
effettivi ed i 5 supplenti del Collegio di Verifica tra gli iscritti
SPI con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione alla CGIL
nonchè di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. Il
Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice-Presidente
con funzioni vicarie.
Il
Collegio procede su istanza degli iscritti o delle articolazioni dello
SPI, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da
apposito regolamento, a sindacare la regolarità delle procedure e
degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti
ritenuti illegittimi. Avverso le decisioni del Collegio è ammesso
l’appello al Collegio Statutario della CGIL nazionale.
I
componenti del Collegio di Verifica partecipano alle riunioni del
Comitato Direttivo.
TITOLO VII
Integrazioni e Modifiche dello Statuto
INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
E SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO
Art. 35
Il
presente Statuto può essere integrato o modificato solo dal Congresso
Nazionale, previa espressa precisazione delle innovazioni da apportare
nell’atto di convocazione, e con il consenso dei tre quarti dei
componenti. Analoga procedura è seguita per la determinazione dello
scioglimento del Sindacato. |