Lo Statuto:


Approvato dal XV Congresso

Fiuggi 11-14 giugno 1996  

INDICE DEGLI ARTICOLI


Premessa

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1 Inquadramento e finalità dello SPI

Art. 2 Principi fondamentali

Art. 3 Iscrizione allo SPI

Art. 4 Rapporti internazionali

Art. 5 Diritti degli iscritti

Art. 6 Doveri degli iscritti

Art. 7 Unita’ sindacale

Art. 8 Democrazia sindacale

Art. 9 Formazione sindacale

Art. 10 Politica dei quadri

TITOLO II
Struttura e organi a livello nazionale

Art. 11 Organi nazionali del Sindacato

Art. 12 Il Congresso Nazionale

Art. 13 Il Comitato Direttivo Nazionale

Art. 14 La Segreteria

Art. 15 Il Tesoriere

Art. 16 Assemblea annuale dei quadri e dei delegati

TITOLO III
Articolazione della struttura organizzativa. Organi di coordinamento e rappresentanza delle donne. Rapporti con altre associazioni.

Art. 17 Articolazione della struttura organizzativa

Art. 18 I Congressi di Lega e del Sindacato Territoriale e Regionale

Art. 19 La Lega

Art. 20 Il Sindacato Territoriale

Art. 21 Il Sindacato Regionale

Art. 22 Il Consiglio delle Regioni

Art. 23 I Coordinamenti delle Donne SPI

Art. 24 L’Assemblea Nazionale delle Donne SPI

Art. 25 AUSER

TITOLO IV
Composizione degli organi

Art. 26 Incompatibilità

Art. 27 Norma antidiscriminatoria

Art. 28 Rotazione cariche sindacali

TITOLO V
Attività amministrativa e procedure di controllo

Art. 29 Autonomia amministrativa

Art. 30 Attivita’ amministrativa e collegio dei sindaci

Art. 31 Controlli amministrativi

Art. 32 Procedure di commissariamento

TITOLO VI
Regolamenti disciplinari e organi di giurisdizione

Art. 33 Regolamenti disciplinari

Art. 34 Collegio di verifica

TITOLO VII
Integrazioni e modifiche dello Statuto

Art. 35 - Integrazione e modifiche al presente statuto e scioglimento  del Sindacato

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PREMESSA ALLO STATUTO

L’inserimento nello Statuto CGIL di un’apposita norma relativa ai rapporti tra la Confederazione e lo SPI, deriva dall’attribuzione a quest’ultimo del ruolo di "Sindacato Generale dei pensionati e degli anziani", con una disciplina diversa rispetto a quella delle Federazioni e Sindacati di categoria. Le peculiarità dello SPI conseguono alla propria diffusione tendenzialmente universale, quale organizzazione diretta a rappresentare tutti gli anziani a prescindere dalle diverse pregresse esperienze, non necessariamente di tipo lavorativo. In questo contesto la Confederazione si pone come sede di mediazione dei diversi interessi dei lavoratori, dei pensionati assoggettati a qualsiasi regime e degli anziani mai entrati nel mercato del lavoro. Ciò proietta la CGIL in un’ottica intergenerazionale di sintesi di tutte le istanze sociali sottese ai diversi interessi.

L’ampia autonomia riconosciuta allo SPI costituisce allora non un elemento di allontanamento ma, al contrario, di valorizzazione dell’intera Confederazione, implementandosi al proprio interno un organismo con una specifica sensibilità e capacità rappresentative degli interessi comuni ad una moltitudine di individui. Costituirà quindi compito primario dello SPI, come espressamente indicato nel riportato art. 12, la negoziazione, in armonia, con le delegazioni confederali, di problemi fondamentali quali la previdenza, l’assistenza sanitaria, la sicurezza sociale, nonché l’efficienza delle relative strutture pubbliche. Lo SPI, per assolvere adeguatamente al proprio fine istituzionale, è chiamato a divenire autorevole protagonista nel dibattito sociale, ove appare generalmente condivisa l’esigenza di procedere ad una revisione del ruolo e delle funzioni di tutte le organizzazioni pubbliche, in considerazione di una più equa allocazione delle risorse collettive.

In tale assetto il riconoscimento di una potestà statutaria allo SPI rappresenta lo strumento primario per consentire la concreta realizzazione degli obiettivi sindacali. Lo Statuto, quale carta fondamentale, esprime i principi basilari che devono guidare l’azione del sindacato e dei propri organi, nonché la struttura organizzativa dell’intero apparato. Solo l’autodeterminazione della propria struttura può infatti, da un lato responsabilizzare il sindacato, dall’altro consentirgli di adattarsi alle esigenze avvertite dalla base degli iscritti per realizzare una piena rappresentatività.

Con questo spirito l’art. 12 dello Statuto della CGIL prevede che lo Spi, in quanto Sindacato dei pensionati e degli anziani con le sue specificità rispetto alle altre Federazioni o Sindacati nazionali di categoria, possa delegare - d’intesa con la CGIL - alle proprie strutture regionali le sue funzioni di Centro regolatore.

Alla CGIL, sotto il profilo istituzionale, rimane invece la necessaria titolarità di due funzioni primarie per la tenuta e il coordinamento dell’intera Confederazione: l’armonizzazione degli statuti delle varie organizzazioni sindacali, l’applicazione uniforme dei precetti disciplinari.

Attraverso tale dinamica potrà così coniugarsi la specificità dello SPI all’interno della più consistente organizzazione sindacale dei lavoratori.

 

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Art. 12 dello Statuto CGIL
Sindacato Pensionati

Nella CGIL è costituito a tutti i livelli il sindacato pensionati.

Lo SPI, sindacato generale dei pensionati e degli anziani, organizza e tutela nella CGIL i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico i pensionati di reversibilità ed i pensionati sociali.

La CGIL assume attraverso lo SPI la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

La CGIL coinvolge lo SPI - anche attribuendo il diritto di proposta, nella elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione ed il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della CGIL sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

Ai vari livelli della Confederazione, nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo SPI fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

La CGIL promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, definendone in accordo forme e modalità.

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all’art.6 del presente statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti dello SPI ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dallo statuto dello SPI stesso, in armonia con i dettati del presente statuto; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi dello SPI, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente Statuto.

Lo statuto dello SPI è approvato dal suo congresso. Il Comitato Direttivo Nazionale dello SPI, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adeguerà, se del caso, il proprio Statuto allo Statuto della CGIL approvato al congresso nazionale.

La compatibilità di detto Statuto e gli eventuali adeguamenti decisi dal Comitato Direttivo Nazionale, con lo Statuto della CGIL, sarà determinata dal Collegio statutario nazionale, che si esprime sulla congruità o meno delle singole parti e dell’insieme del testo. La dichiarata incompatibilità con lo Statuto della CGIL nazionale comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso.

Al Comitato Direttivo Nazionale dello SPI spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto e dal Comitato Direttivo Nazionale della CGIL.

Fermi restando i principi stabiliti dall’art. 8 del presente Statuto, lo SPI può esercitare le sue funzioni di centro regolatore anche delegandole alle proprie strutture regionali, nelle forme, limiti e condizioni di revoca, stabiliti dal suo regolamento, d’intesa con la CGIL.

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TITOLO I
Principi Costitutivi


Art. 1
DEFINIZIONE

Lo SPI (Sindacato Pensionati Italiani)* è il Sindacato generale dei pensionati e degli anziani che tutela e organizza nella CGIL i pensionati di tutte le categorie, soggetti a qualsiasi regime pensionistico.

Lo SPI promuove lo sviluppo e la collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, ed è affiliato alla Federazione Europea Pensionati e Anziani (FERPA).

Lo SPI-CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche.

Il Sindacato Pensionati Italiani ha sede in Roma.

 * Nella provincia autonoma di Bolzano assume la denominazione di SPI - LGR (Landesgewerkschaft der Rentner)


Art. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo SPI-CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

In particolare la SPI-CGIL afferma il valore della solidarietà e promuove l’uguaglianza delle donne e degli uomini in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui siano riconosciuti i diritti fondamentali: il lavoro, la tutela della salute e la tutela sociale.

Lo SPI-CGIL si fa promotore della concreta attuazione della libertà sindacale, rifiutando qualsiasi monopolio della stessa, impegnandosi a verificare l’effettività della propria rappresentatività rispetto al mandato conferito dagli iscritti.

Per il perseguimento dei propri fini lo SPI:

  • sviluppa un’azione rivendicativa e negoziale, diretta ad affermare un ruolo autonomo dell’anziano nella società attraverso la tutela nel campo pensionistico e previdenziale, in quello sanitario e assistenziale, in quello dei servizi sociali e dell’abitare ed in quello consumeristico e per tutti gli altri interventi rivolti a migliorare la condizione di vita dei pensionati e degli anziani, combattendo ogni forma di emarginazione;
  • svolge tale azione, direttamente e assieme ai lavoratori in attività, sia nei confronti del Governo centrale, sia nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti ed Istituti che intervengono sulle materie sopra indicate;
  • partecipa e contribuisce alle scelte, alle iniziative e alle lotte del movimento sindacale confederale per l’occupazione, per lo sviluppo economico e sociale, per la giustizia fiscale, per il progresso della classe lavoratrice, per la salvaguardia della democrazia e della pace;
  • esercita il diritto di proposta nella elaborazione delle politiche sullo Stato sociale della CGIL;
  • promuove una azione unitaria con le organizzazioni dei pensionati della CISL e UIL anche al fine di costituire un nuovo soggetto sindacale unitario;
  • promuove la diffusione e concorda interventi con l’Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER) per il perseguimento coordinato degli scopi comuni;
  • sviluppa le necessarie intese e collaborazioni con i sindacati confederali dei lavoratori in attività e con l’INCA (Istituto Nazionale Confederale Assistenza)
  • d’intesa con le strutture CGIL e in collaborazione con l’INCA, assicura ai pensionati servizi per le varie pratiche previdenziali, assistenziali, fiscali e di altra natura cui essi devono far fronte predisponendo allo scopo precisi programmi;
  • sviluppa rapporti d’intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti i pensionati e gli anziani; ricerca altresì rapporti di collaborazione con le associazioni dei pensionati ex lavoratori autonomi.
  • promuove attività editoriali finalizzate alla formazione ed all’informazione degli iscritti.

Lo SPI, al fine dell’affermazione dei diritti dei pensionati, opererà, congiuntamente alle strutture confederali e di categoria, e direttamente attraverso la negoziazione ed il confronto.

ISCRIZIONE ALLO SPI
ART. 3

L’adesione allo SPI avviene su richiesta degli interessati e comporta l’integrale accettazione del presente Statuto e la condivisione dei principi di piena uguaglianza di diritti e doveri, nel rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e formazioni politiche.

L’iscrizione alla CGIL con l’adesione allo SPI avviene mediante domanda attraverso la sottoscrizione della delega, ovvero secondo le modalità stabilite dalla struttura competente.

L’iscrizione allo SPI è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi e può essere revocata in qualsiasi momento dall’iscritto/a.

RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 4

Lo SPI considera la solidarietà attiva tra i pensionati e gli anziani di tutti i paesi - e le loro organizzazioni democratiche, un fattore decisivo per la pace e il progresso di ogni società nazionale, per l’affermazione dei diritti civili, sindacali e della democrazia politica.

Lo SPI sostiene l’obiettivo di accrescere il ruolo della CES (Confederazione Europea Sindacati) e della FERPA (Federazione Europea Pensionati e Anziani), affinché esse abbiano un effettivo potere di rappresentanza e di contrattazione.

DIRITTI DEGLI ISCRITTI
Art. 5

Le iscritte e gli iscritti allo SPI-CGIL hanno pari dignità senza distinzioni di sesso, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi; hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e ad esprimere la propria critica sugli organismi dirigenti, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione e a concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato. Ciascuno iscritto allo SPI-CGIL ha il diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione di iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti. Tali posizioni collettive possono essere liberamente manifestate attraverso i normali canali dell’organizzazione. Ogni iscritta e ogni iscritto allo SPI ha diritto a concorrere alle decisioni relative ai percorsi negoziali e ad esprimere il proprio parere sulle conclusioni di inziative sindacali che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti allo SPI-CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale, sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture CGIL. Gli iscritti hanno diritto a ricevere tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa; hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno della organizzazione, che considerino contrari ai principi statutari.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori. Il voto è personale, eguale e libero.

Tutte le iscritte e gli iscritti possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

DOVERI DEGLI ISCRITTI
Art. 6

Le iscritte e gli iscritti allo SPI-CGIL partecipano alle attività dell’organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel pieno rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche, avversando ogni pregiudizio razziale, garantendo il carattere unitario dello SPI-CGIL e la vocazione all’unità sindacale.

E’ incompatibile con l’adesione allo SPI la promozione, l’adesione e la partecipazione ad organizzazioni parasindacali con finalità o con principi contrapposti o alternativi alla CGIL.

Coloro che sono eletti, su designazione del sindacato in organismi esterni, pubblici o privati, nella libertà del proprio mandato, rispondono del proprio operato agli organismi dirigenti.

UNITA’ SINDACALE
Art. 7

La libertà di associazione sindacale ed il conseguente pluralismo sindacale, sono per il Sindacato Pensionati Italiani una condizione insopprimibile di democrazia.

Il Sindacato Pensionati Italiani considera l’unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale delle pensionate e dei pensionati.

Lo SPI, nel pieno rispetto del pluralismo, opera unitariamente per la promozione e la costituzione di rappresentanze territoriali unitarie, elette dai pensionati e dagli anziani, secondo regole convenute, idonee a rappresentare, a livello locale, gli interessi della categoria.

DEMOCRAZIA SINDACALE
Art. 8

Lo SPI agisce e persegue i propri fini secondo regole democratiche che garantiscano:

- la massima partecipazione degli iscritti a tutti i livelli nonchè la piena trasparenza dell’operato degli organi statutari;

- la piena rispondenza delle decisioni alle istanze degli iscritti;

- la chiara separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, quelle esecutive e quelle giurisdizionali.

Il funzionamento democratico e la composizione dei suddetti organi è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, ovvero da altri atti organizzativi, nel rispetto dei principi statutari.

FORMAZIONE SINDACALE
Art. 9

La formazione è un’attività permanente e continuativa dello SPI-CGIL, costituendo esigenza indispensabile per l’innovazione e la diffusione della cultura politica e organizzativa del sindacato. La formazione riveste un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per l’autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane dell’organizzazione, per promuovere l’aggiornamento e l’assunzione di responsabilità. Gli indirizzi di una proposta formativa permanente, sistematica e integrata, capillare e di qualità, consentono la diffusione e l’efficacia della analisi e dell’aggiornamento di strategie.

Lo SPI deve perciò dotarsi di un sistema formativo permanente a tutti i livelli di direzione politica, sia comprensoriale, regionale, nazionale.

Lo sviluppo permanente delle professionalità impiegate all’interno dello SPI costituisce strumento indispensabile per un miglioramento del livello di preparazione degli organismi deputati alla negoziazione, nonchè dei servizi offerti agli iscritti.

POLITICA DEI QUADRI
Art. 10

Lo SPI, quale sindacato di anziani e pensionati, è diretto dai medesimi, avvalendosi però anche di non pensionati.

Per l’individuazione e l’elezione dei quadri ai compiti di direzione politica, oltre al rispetto della norma antidiscriminatoria, si vincola l’organizzazione al rispetto dell’equilibrio fra pensionati e non pensionati ad ogni livello di direzione del sindacato.

Al fine di realizzare una completa rispondenza funzionale alle esigenze degli iscritti, in tutti gli organi sindacali esecutivi almeno la metà dei componenti effettivi deve essere costituita da pensionati.

Eventuali indennità di carica per incarichi elettivi in organi esecutivi e di rappresentanza, saranno stabiliti, d’intesa con la CGIL, tramite appositi atti.

La politica dei quadri deve avvalersi di progetti specifici del sistema formativo permanente per consentire un continuo ed adeguato aggiornamento dei quadri sindacali per l’attribuzione di responsabilità di direzione nel Sindacato

Norma transitoria
Ai fini di una corretta applicazione della norma antidiscriminatoria, eccezione alla integrale applicazione dell’Art. 10 è consentita quando ciò sia indispensabile per garantire una adeguata presenza femminile.

TITOLO II
Strutture e organi a livello nazionale


ORGANI NAZIONALI DEL SINDACATO
Art. 11

Sono organi nazionali dello SPI:

a) il Congresso;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Consiglio delle Regioni;

d) la Segreteria;

e) l’Assemblea annuale nazionale dei quadri e attivisti.

IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 12

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato Pensionati Italiani.

Esso si tiene in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza con il percorso congressuale CGIL in via straordinaria quando ciò sia richiesto dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza di due terzi dei componenti o da un decimo degli iscritti.

I lavori del Congresso Nazionale sono diretti da un Ufficio di Presidenza costituito da un Presidente e due vice Presidenti con funzioni di supplenza e collaborazione. Il Presidente ed i vice Presidenti sono eletti dal Congresso a maggioranza dei votanti.

Compiti del Congresso sono:

- fissare le strategie, gli orientamenti, gli obiettivi che il sindacato deve proporsi ed attuare nei vari rami della sua attività;

- eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori ed il Collegio di verifica.

Il Presidente del Congresso Nazionale dichiara validamente costituito il Congresso dopo aver accertato, tramite la Commissione di verifica dei poteri, che il numero dei delegati presenti rappresenti almeno due terzi degli iscritti. Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza dei votanti.

I regolamenti relativi alla disciplina dell’elezione dei delegati e allo svolgimento del Congresso sono approvati dal Comitato Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 13

Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo di indirizzo e deliberante del Sindacato Pensionati nell’ambito della linea approvata dal Congresso.

I componenti eletti dal Congresso restano in carica per la durata del mandato congressuale.

Qualora un componente con carica elettiva si dimetta, assuma un incarico incompatibile, ovvero lasci ogni incarico nelle strutture dello SPI, sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Comitato Direttivo su proposta del Presidente.

Le cooptazioni per sostituzione sono consentite fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Si potranno praticare altre cooptazioni fino al massimo di un decimo del numero dei componenti eletti dal Congresso.

I componenti cooptati nel Comitato Direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza congressuale.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge, fra i propri componenti, un Presidente e due Vice Presidenti. Le attività del Comitato Direttivo sono disciplinate da appositi regolamenti di funzionamento, approvati a maggioranza dei componenti.

Il Presidente convoca il Comitato Direttivo di propria iniziativa, d’intesa con la Segretaria, ovvero qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno la maggioranza dei componenti.

Rientrano fra i compiti del Comitato Direttivo Nazionale:

  1. eleggere il Segretario Generale ed i componenti della Segreteria;
  2. eleggere il Tesoriere;
  3. eleggere le Commissioni ed i gruppi di lavoro;
  4. definire gli orientamenti e l’azione generale del Sindacato;
  5. l’approvazione del programma di ispezioni predisposto dalla Segreteria;
  6. proporre agli organi editoriali i direttori del giornale, riviste ed altre pubblicazioni sindacali;
  7. designare i rappresentanti dello SPI negli organi esterni;
  8. approvare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dalla Segreteria accompagnati dalla relazione del Tesoriere e dalla relazione del Collegio Sindacale;
  9. proporre i nominativi dei dirigenti dello SPI da eleggere nel Comitato Direttivo e negli altri organi della CGIL;

     l) assumere tutte le iniziative per approfondire tematiche riguardanti le materie rivendicative, ovvero        verificare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione;

m) convocare annualmente, ai fini consultivi, l’assemblea nazionale dei quadri e degli attivisti.

Ogni componente del Comitato Direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture dello SPI.

La rappresentanza nazionale dell’INCA fa parte di diritto del Comitato Direttivo dello SPI.

I compiti previsti per il Comitato Direttivo Nazionale, in quanto applicabili, valgono anche per i Comitati Direttivi Regionali e Territoriali.

LA SEGRETERIA
Art.
14

La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo che assicura la continuità della gestione dello SPI e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.

Essa è responsabile delle sue pubblicazioni ufficiali.

Nel rispetto della collegialità su tutte le decisioni, organizza il proprio lavoro per settori e compiti specifici in base ad un apposito regolamento interno approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Essa attua le decisioni del Comitato Direttivo; assicura la direzione permanente dell’attività del Sindacato e delibera su tutte le questioni che abbiano carattere di urgenza; mantiene i rapporti con le strutture territoriali; coordina l’attività dei Dipartimenti e dei settori di lavoro.

Si avvale, qualora lo ritenga opportuno per la propria attività o per specifici settori, di qualificate collaborazioni esterne.

La Segreteria può nominare, su proposta del Segretario Generale, un Vice Segretario Generale con funzioni vicarie.

Il Segretario Generale coordina l’attività della Segreteria e ne presiede le riunioni.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Segretario Generale o da un Segretario delegato.

Il Segretario Generale rappresenta legalmente lo SPI.

I ruoli e le attribuzioni, compresa la rappresentanza legale, previsti per la Segreteria Nazionale e per il Segretario Generale dello SPI, in quanto applicabili, valgono anche per gli stessi organi eletti a livello regionale e territoriale.

IL TESORIERE
Art. 15

Nell’ambito della struttura nazionale dello SPI il Tesoriere è responsabile della gestione delle attività finanziarie ed è legittimato ad assumere obbligazioni nell’ambito delle indicazioni definite dal Comitato Direttivo nei confronti dei terzi in nome e per conto dello SPI Nazionale.

Le procedure di spesa ed i rapporti tra il Tesoriere e gli uffici di direzione politica, le modalità elettive e la durata in carica, sono disciplinate da apposito regolamento approvato a maggioranza dal Comitato Direttivo.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI QUADRI E DEI DELEGATI
Art. 16

L’assemblea annuale dei quadri e dei delegati è organo di rappresentanza e di consultazione sull’attività del sindacato e sui problemi relativi alle organizzazioni sindacali. Almeno la metà dei delegati deve essere espressione delle Leghe SPI.

E’ convocata dal Comitato Direttivo secondo modalità definite dal medesimo con apposito regolamento.

TITOLO III
Articolazione della struttura organizzativa. Organi di Coordinamento e
di rappresentanza delle donne. Rapporti con le Associazioni.


ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 17

Lo SPI si articola nelle seguenti strutture:

a) Lega;

b) Sindacato territoriale (Provinciale o Comprensoriale);

c) Sindacato Regionale;

d) Sindacato Nazionale.

I CONGRESSI DI LEGA E DEL SINDACATO TERRITORIALE E REGIONALE
Art. 18

I Congressi di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati in via ordinaria ogni 4 anni in coincidenza con il percorso congressuale CGIL quali istanze congressuali dello SPI e della CGIL e, in via straordinaria quando ne facciano richiesta un quarto degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, ovvero due terzi dei componenti i Comitati Direttivi (a livello di Lega Territorio o di Regione), nonchè nei casi previsti per il Commissariamento.

I Congressi ordinari e straordinari di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati dai rispettivi Comitati Direttivi. Il Congresso della Lega può essere un congresso degli iscritti o dei delegati delle assemblee sub-lega.

Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria i richiedenti devono presentare al Presidente del Comitato Direttivo o alle Segreterie delle strutture gli argomenti che si intendono sottoporre all’esame del Congresso e le firme dei richiedenti stessi.

Lo svolgimento dei lavori dei Congressi è disciplinato da appositi regolamenti emanati dai competenti Comitati Direttivi.

LA LEGA
Art.
19

La Lega dei pensionati è la struttura di base dello SPI. La dimensione territoriale può essere intercomunale, comunale, distrettuale, circoscrizionale e di quartiere.

La Lega sviluppa la propria iniziativa in coerenza con il programma fondamentale della CGIL e con i deliberati congressuali.

Favorisce la partecipazione degli associati, promuove e gestisce il tesseramento, opera per costruire a livello locale gli organismi unitari di rappresentanza e di controllo sociale. Cura la formazione sindacale, promuove la diffusione e la conoscenza degli strumenti informativi del sindacato; organizza l’attività di tutela in connessione con i servizi sindacali confederali.

E’ titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali, delle aziende di servizi rispetto alle quali esiste la Lega.

Ogni Lega deve essere dotata di organismi democraticamente eletti.

Le Leghe di una realtà territoriale determinata possono istituire forme di coordinamento delle rispettive iniziative, previa intesa con il Comitato Direttivo della struttura territoriale.

In ogni struttura si deve eleggere il Comitato Direttivo, il Segretario, la Segreteria, e si può eleggere il presidente del Comitato Direttivo.

E’ titolare di risorse e deve avere garantita l’autonomia finanziaria, attraverso modalità definite dalle strutture regionali e territoriali.

La Lega ha sede propria o nell’ambito delle strutture CGIL.

IL SINDACATO TERRITORIALE
Art. 20

Il Sindacato Territoriale (provinciale o comprensoriale) è costituito nella stessa località ed assume la stessa area geografica delle strutture della CGIL (Camera del Lavoro territoriale).

Comprende tutte le strutture del sindacato pensionati di tale area.

E’ titolare dei diritti di negoziazione e di confronto, non di pertinenza della Lega, verso le istituzioni locali o le aziende di servizi rispetto alle quali esiste il sindacato territoriale. Coordina, dirige e promuove le iniziative del sindacato con particolare riferimento allo sviluppo ed alla qualificazione della vertenzialità territoriale delle Leghe.

Il Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale è l’organo deliberante e di direzione nel periodo che intercorre fra un Congresso e l’altro. Esercita competenze proprie ed applica gli orientamenti e le decisioni assunte dal Congresso e dagli organi dirigenti nazionali e regionali del sindacato, con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.

Elegge fra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria e può eleggere il Presidente del Comitato Direttivo.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dalla Segreteria, corredati da una relazione del Collegio dei Sindaci.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

La Segreteria del Sindacato Territoriale, assicura la direzione permanente del sindacato e mantiene i rapporti con la Camera del Lavoro territoriale, con i Sindacati confederali di categoria dei lavoratori attivi e con le altre categorie dei pensionati e con l’INCA.

IL SINDACATO REGIONALE
Art. 21

Il Sindacato Regionale è costituito da tutte le strutture del Sindacato Pensionati della Regione.

Alla struttura Regionale competono funzioni di direzione e coordinamento dell’azione rivendicativa nel territorio, nonchè di definizione della politica dei quadri.

Il Sindacato Regionale, in rapporto con le strutture e società della CGIL, assicura ai propri iscritti una adeguata rete dei servizi di tutela sindacale. Promuove e dirige i progetti sull’informazione a livello regionale e coordina quelli sul territorio e promuove altresì i progetti di formazione sindacale.

E’ titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le amministrazioni regionali e le aziende di servizio.

La Segreteria Nazionale SPI delega al Sindacato Regionale l’esercizio delle proprie funzioni di centro regolatore limitatamente alle strutture sottordinate che esistono nell’area territoriale di competenza; il Comitato Direttivo nazionale, con apposito regolamento, disciplina tale funzione.

D’intesa con la CGIL regionale, promuove rapporti con le strutture confederali e dei sindacati di categoria per definire e gestire la programmazione congiunta delle iniziative per la vertenzialità territoriale per quanto attiene alla condizione degli anziani, i rapporti con le istituzioni, la formazione sindacale, il potenziamento dell’organizzazione e lo sviluppo delle relazioni democratiche con i lavoratori, i pensionati e gli anziani.

Il Comitato Direttivo assolve, a livello regionale, ai medesimi compiti del corrispondente organo nazionale ed elegge analoghi organi operativi.

Di norma ha sede nella città nella quale ha sede la CGIL Regionale.

La Segreteria Regionale, quale organo esecutivo, cura l’attivazione degli indirizzi determinati dal Congresso e definiti dal Comitato Direttivo. Il Segretario Generale coordina e dirige l’attività della Segreteria.

Il Comitato Direttivo Regionale annualmente convoca, ai fini consultivi, un’assemblea regionale dei quadri ed attivisti del Sindacato.

IL CONSIGLIO DELLE REGIONI
Art. 22

Il Consiglio delle Regioni è un organo di coordinamento fra le strutture regionali e lo SPI Nazionale.

Esso è composto da un rappresentante per ogni Sindacato Regionale o di Provincia autonoma, dalla Segreteria Nazionale e dalla responsabile del Coordinamento Nazionale Donne SPI.

Ad ogni riunione del Consiglio delle Regioni partecipa, sui temi generali, il Segretario Generale Regionale o un componente di segreteria da lui delegato; sui temi specifici, il Segretario Regionale responsabile del Dipartimento che tratta i temi previsti all’ordine del giorno di convocazione.

Compiti, funzioni e modalità di lavoro del Consiglio delle Regioni saranno definiti dal regolamento demandato all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

I COORDINAMENTI DELLE DONNE SPI
Art. 23

I Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell’organizzazione su proposta e iniziativa autonoma delle donne SPI, come sedi di relazione politica tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, ed elaborano autonomamente proposte e iniziative al fine di superare condizioni di organizzazione pregiudizievoli per le donne, anche riguardo all’esperimento di specifiche azioni presso gli organi competenti.

I Coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale; hanno diritto di proposta sui criteri e sulle scelte nominative, rispetto all’attuazione del riequilibrio della rappresentanza. Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei Coordinamenti.

L’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE DONNE SPI
Art. 24

Il Coordinamento nazionale donne SPI convoca annualmente l’assemblea nazionale delle pensionate con lo scopo di discutere il programma generale di lavoro dei Coordinamenti, le linee di intervento e di verifica relative alla politica rivendicativa nazionale e territoriale e al riequilibrio della rappresentanza, formulando eventuali proposte di modifica e/o di integrazione delle regole di funzionamento dei Coordinamenti.

L’Assemblea è decisa dal Coordinamento nazionale donne che ne stabilisce la composizione

AUSER
Art. 25

L’AUSER è l’Associazione promossa dallo SPI e dalla CGIL al fine di realizzare il protagonismo degli anziani e dei pensionati attraverso forme organizzative di autogestione dei servizi, di volontariato, di utilità sociale e di mutualità integrativa, aperte ai giovani, ai lavoratori ed ai cittadini.

Lo SPI contribuisce nel sostenere le attività a tutti i livelli.

Per consentire continuità tra l’azione rivendicativa e contrattuale del sindacato e quella partecipativa e gestionale dell’Associazione, l’AUSER designa di concerto con la segreteria della struttura corrispondente dello SPI una propria rappresentanza a partecipare ai Comitati Direttivi dello SPI, ad ogni livello, quali componenti di diritto.

TITOLO IV
Composizione degli Organi


INCOMPATIBILITÀ
Art. 26

Non possono assumere incarichi elettivi o direttivi all’interno di qualsiasi organo dello SPI coloro che:

a) hanno compiti esecutivi e/o di rappresentanza presso la Confederazione, e/o Federazioni e Sindacati di categoria;

b) svolgono compiti esecutivi in qualsiasi formazione politica;

c) svolgono compiti istituzionali presso organi assembleari elettivi italiani o comunitari. La candidatura a qualsiasi assemblea comporta l’automatica decadenza dagli incarichi esecutivi e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

A livello di Lega le incompatibiltà relative alla elezione presso assemblee istituzionali del territorio su cui insiste la Lega, investono i membri del Comitato Direttivo della Lega stessa.

d) assumono incarichi di governo o di gabinetto a qualsiasi livello istituzionale;

e) sono membri dei consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o società, ad eccezione di quelle costituite dallo SPI e/o dalla CGIL.

Trascorsi sei mesi dalla cessazione della causa di incompatibilità l’iscritto può essere rieletto a cariche esecutive a qualsiasi livello e rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

I membri del Collegio dei sindaci revisori non possono svolgere funzioni amministrative e tecnico-contabili ad alcun livello della struttura sindacale.

La carica di membro della Segreteria Regionale non può cumularsi con quella di membro della Segreteria Nazionale.

I Comitati Direttivi Regionali, con apposito regolamento, possono stabilire ulteriori incompatibilità riguardo ad incarichi esecutivi in strutture della stessa regione.

NORMA ANTIDISCRIMINATORIA
Art. 27

Per la realizzazione di un sindacato di donne e di uomini, in tutti gli organi elettivi e nelle strutture organizzative, nell’apparato politico, nell’assemblea annuale dei quadri, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.

ROTAZIONE CARICHE SINDACALI
Art.28

Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, nelle strutture dello SPI si applicano le seguenti norme:

  1. ad ogni Congresso l’elezione del Comitato Direttivo deve comportare la sostituzione di almeno un quarto dei componenti del Comitato Direttivo eletto nel precedente congresso. Eventuali deroghe devono essere deliberate, a maggioranza dei tre quarti dei delegati, dal Congresso stesso;
  2. gli incarichi di segreteria (sia nei ruoli di Segretario Generale, Vice Segretario Generale che di componente la Segreteria stessa) non possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due interi mandati congressuali e comunque per oltre otto anni. Eventuali deroghe devono essere deliberate, con maggioranza di quattro quinti dei componenti, dal Comitato Direttivo.

TITOLO V
Attività Amministrativa e procedure di controllo


AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
Art. 29

Le strutture Regionali, Territoriali, di Lega del Sindacato Pensionati Italiani sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome.

Lo SPI Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dagli SPI Regionali, Territoriali, di Lega e da altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo SPI. Analogamente ciascuna di queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovra ordinate e di altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo SPI.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 30

I pensionati contribuiscono al finanziamento del complesso delle strutture sindacali confederali e categoriali, nella misura decisa dal Comitato Direttivo della CGIL. La ripartizione delle risorse avviene sulla base delle decisioni convenute ad ogni livello fra struttura SPI e strutture confederali. Ogni struttura SPI assume la gestione autonoma delle risorse assegnate.

Lo SPI promuove la canalizzazione automatica delle risorse a partire dalla struttura di base. Le modalità e l’attuazione di tale principio sono demandate al Comitato Direttivo Nazionale tenendo conto dell’efficacia, delle onerosità delle soluzioni e della fattibilità unitaria.

L’attività amministrativa del Sindacato Pensionati Italiani deve garantire l’autonomia di funzionamento di ciascuna struttura Nazionale, Regionale, Territoriale o di Lega, compreso il coordinamento donne e sostenere lo sviluppo del decentramento organizzativo.

Ciascuna struttura SPI gestisce autonomamente le quote di propria spettanza e i propri mezzi finanziari, correlando le esigenze di spesa con le possibilità di entrata e con un funzionamento amministrativo efficace.

A questo fine vanno osservate le seguenti norme:

a) la tenuta contabile deve essere tecnicamente efficiente e basata su criteri di chiarezza, trasparenza, documentazione;

b) la Segreteria deve portare alla discussione e approvazione del Comitato Direttivo competente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un bilancio consuntivo economico e patrimoniale raffrontato con il preventivo dell’anno in questione un bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

c) in ogni struttura dove esiste una gestione amministrativa deve essere eletto con voto palese dal Congresso un Collegio dei Sindaci, composto da un massimo di 3 componenti effettivi più 2 supplenti.

A livello nazionale il Collegio dei Sindaci è composto da 6 componenti effettivi e 3 supplenti, con una presidenza di 3 componenti (un Presidente e 2 Vice Presidenti).

d) il Collegio dei Sindaci deve: controllare periodicamente l’andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; redigere una relazione da accompagnare al bilancio annuale verificare periodicamente la rispondenza fra il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvato dal Comitato Direttivo; presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci del periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.

Il Collegio dei Sindaci partecipa di diritto al Congresso della propria struttura e alle riunioni del Comitato Direttivo della struttura di appartenenza, senza diritto di voto;

e) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci e delle strutture di livello superiore, che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Art. 31

Lo SPI Nazionale esercita un controllo amministrativo su tutte le strutture sindacali. Al fine di verificare la regolarità ed efficacia delle gestioni il Comitato Direttivo predispone un programma di ispezioni.

PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO
Art. 32

In caso di violazione dello statuto o delle norme regolamentari che regolano la vita del sindacato, di inadempimento degli obblighi contributivi, ovvero nel caso di gravi inefficienze delle strutture, il Comitato Direttivo Nazionale può disporre, in conseguenza delle risultanze delle ispezioni ai sensi dell’art. 34, ovvero a seguito di autonoma istruttoria, previa audizione degli organi responsabili della struttura con il voto favorevole di due terzi dei componenti: a) la nomina di un Commissario per l’espletamento degli adempimenti senza dar luogo alle conseguenze di cui al comma seguente; b) il commissariamento della struttura in caso di gravi violazioni dello statuto o delle norme che regolano la vita del sindacato.

In conseguenza del commissariamento tutti gli organi sociali decadono automaticamente. Il Commissario esercita la gestione ordinaria della struttura e procede alla convocazione del congresso degli iscritti o dei delegati per eleggere gli organi sociali entro tre mesi dal proprio insediamento. Sussistendo particolari difficoltà il Comitato Direttivo, con la medesima maggioranza qualificata di cui al comma precedente, può prorogare l’incarico al Commissario per ulteriori tre mesi.

TITOLO VI
Regolamenti disciplinari e Organi di giurisdizione


REGOLAMENTI DISCIPLINARI
Art. 33

Il Comitato Direttivo Nazionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento disciplinare cui devono attenersi gli iscritti. I Comitati Direttivi locali approvano, con la medesima maggioranza, propri regolamenti, nel rispetto dei principi sottesi al regolamento disposto dal Comitato Direttivo Nazionale. Ogni regolamento deve essere immediatamente reso conoscibile dagli iscritti ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla propria approvazione.

Per ogni questione attinente al coordinamento e all’interpretazione dei regolamenti si deve richiedere una pronuncia del Collegio di verifica.

COLLEGIO DI VERIFICA
Art. 34

Il Congresso Nazionale dello SPI elegge con voto palese i 5 componenti effettivi ed i 5 supplenti del Collegio di Verifica tra gli iscritti SPI con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione alla CGIL nonchè di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

Il Collegio procede su istanza degli iscritti o delle articolazioni dello SPI, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da apposito regolamento, a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti ritenuti illegittimi. Avverso le decisioni del Collegio è ammesso l’appello al Collegio Statutario della CGIL nazionale.

I componenti del Collegio di Verifica partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo.

TITOLO VII
Integrazioni e Modifiche dello Statuto


INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
E SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO
Art. 35

Il presente Statuto può essere integrato o modificato solo dal Congresso Nazionale, previa espressa precisazione delle innovazioni da apportare nell’atto di convocazione, e con il consenso dei tre quarti dei componenti. Analoga procedura è seguita per la determinazione dello scioglimento del Sindacato.